…..OMISSIS
quanto riguarda invece la tutela della salute e sicurezza dei volontari del tipo 2 di cui alla legge 1/8/1991 n. 266 e i volontari che effettuano servizio civile, essendo stati esplicitamente gli stessi equiparati ai lavoratori autonomi, nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè gli stessi sono obbligati a:
a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle specifiche disposizioni dettate dal testo unico;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni dettate dal testo unico;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto,
avendo gli stessi la facoltà di:
a) di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni sulla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41;
b) di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Da quanto sopra detto emerge quindi che il volontario di cui alla legge n. 266/1991 ed i volontari che effettuano il servizio civile, essendo equiparati ai lavoratori autonomi, pur essendo comandati dalle proprie organizzazioni a prestare la loro attività sono comunque, come i lavoratori autonomi, soggetti obbligati ad autotutelarsi e cioè a tutelate la propria salute e sicurezza durante i loro interventi potendo di conseguenza essere soggetti in caso di inadempienza, come i lavoratori autonomi, all’applicazione delle relative sanzioni fissate dal D. Lgs. n. 81/2008.