“SENZA CONOSCENZA NON C’E’ TUTELA”
LEGGE 104/92 DISABILITA’ (ex. handicap) E INVALIDITÀ CIVILE
NON FACCIAMO CONFUSIONE
la Legge 104/92 disabilità (ex Handicap) e l’invalidità civile sono due benefici differenti.
I malati di diabete possono contare su alcune agevolazioni che, in parte, sollevano il peso di una malattia con la quale non sempre è facile convivere. Si tratta di aiuti di natura economica, sanitaria e lavorativa.
LA LEGGE 104/92 DISABILITA’ (ex handicap)
La legge 104/92, invece, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone persona con
disabilita’ (ex. handicappate).
Principali destinatari della Legge 104 sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro. Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona persona con disabilita’ e alla famiglia adeguato sostegno. riconoscimento dello stato di disabilità (ex. handicap), invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di disabilità (ex. handicap) – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di disabilità (ex.handicap) per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. Il riconoscimento della situazione di disabilità (handicap) non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono, e il congedo retribuito di due anni, solo per i familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di sostegno intensivo (ex. gravità).
L’accertamento dell’una non è necessariamente legata all’accertamento dell’altra.
Questo significa che si può ottenere lo stato di disabilità (ex. handicap) (art 3 comma 3/comma1) anche in assenza di riconoscimento di un’invalidità civile.
INVALIDITÀ CIVILE
Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (33%) o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per servizio, i ciechi e i sordomuti. Per queste categorie si applicano leggi diverse.
Solo il riconoscimento dell’invalidità dà luogo a benefici di tipo economico (assegno, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza).
La valutazione dell’invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale (a pag.44 l’apparato endocrino e il diabete mellito)
I requisiti prevedono un’età compresa tra 18 ed i 65 anni. Prima dei 18 anni e dopo i 65 anni l’invalidità civile è riconosciuta se il soggetto non è in grado di svolgere compiti e funzioni proprie della sua età. L’invalidità civile per minorenni, specie in tenera età, non si calcola in tanti punti percentuali quante sono le riduzioni della generica capacità lavorativa a seguito di una certa patologia, poiché i giovani, di per sé, non hanno capacità lavorativa. Il riconoscimento dell’invalidità civile dei minori è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (che invece, senza quella disabilità, potrebbero compiere). Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.
COME FARE DOMANDA
CHI PUÒ FARE DOMANDA
Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità i cittadini italiani che abbiano la residenza sul territorio nazionale.
Possono inoltre fare domanda:
- i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
- i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato e titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
IL CERTIFICATO MEDICO
Per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve anzitutto recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo
Il certificato deve indicare (oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale e la tessera sanitaria) l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede poi ad inoltrarlo telematicamente all’Inps utilizzando l’apposita funzione presente sul sito internet;
Dopo la trasmissione del certificato, la procedura consente la stampa di una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ai fini della presentazione della domanda d’invalidità civile
Controllare su quale disabilità è stato messo il segno di spunta (Handicap, invalidità o entrambi)
LA DOMANDA
Una volta ottenuto il certificato medico, l’interessato può presentare la domanda indicando obbligatoriamente anche il codice identificativo del certificato medico. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica:
- tramite il Patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS);
- direttamente dall’interessato, utilizzando il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto tramite SPID
Nel caso in cui il soggetto interessato sia un minore, va utilizzato il codice PIN rilasciato al minore stesso e non quello del genitore o del tutore.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento di cui alla legge 80/2006) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Non appena ricevuta la domanda completa, l’Inps provvede a trasmetterla, sempre per via telematica, alla ASL di competenza.
NB: Invalidità e disabilità (handicap) (L104) prevedono due domande distinte.
LA VISITA MEDICA E IL VERBALE DI VISITA
Una volta presentata la domanda, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di accertamento, secondo il calendario di appuntamento della Asl corrispondente al CAP di residenza dell’interessato (o del domicilio alternativo, se dichiarato).
Se l’invalido è affetto da patologia oncologica, la visita viene fissata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
In caso di non trasportabilità dell’interessato, il medico deve compilare ed inviare telematicamente il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
L’interessato, in caso di impedimento, può indicare una data diversa tra quelle indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta a visita, viene convocato una seconda volta. In caso di ulteriore assenza viene considerato rinunciatario e la sua domanda perde efficacia.
Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
L’accertamento sanitario compete alla Asl, che lo esercita attraverso una Commissione medica integrata però da un medico dell’Inps e detta, appunto, Commissione Medica Integrata (CMI).
Ultimati gli accertamenti, la commissione redige il verbale di visita, firmato da almeno 3 medici (tra cui il rappresentante di categoria, se presente).
Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’Inps, che può disporre nuovi accertamenti, anche tramite visita diretta.
Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.
Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche viene poi effettuato un monitoraggio a campione (oppure su segnalazione dei Centri medici dell’Inps) da parte della Commissione Medica Superiore (CMS). Gli accertamenti disposti dalla CMS – anche successivamente all’invio del verbale al cittadino – possono consistere in un riesame della documentazione sanitaria agli atti o in una visita diretta
Nel caso si ritengano non corrette le decisioni della commissione è possibile fare ricorso rispettando le tempistiche di legge.
NB Per maggiori info: www.inps.it
DIABETE E MINORI
INPS può riconosce un’indennità di frequenza o accompagnamento, erogata a domanda, per l’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità.
La valutazione ai fini della invalidità civile e disabilità (ex. handicap) del minore affetto da diabete mellito 1 LINEE GUIDA INPS Agg. 2024
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori. Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno tengono conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Maggiorazioni in caso di figli con disabilità: Ai fini del riconoscimento della maggiorazione possono essere presi in considerazione anche i soggetti fruitori dell’indennità di frequenza. Per poter beneficiare dell’ANF con importi maggiorati è tuttavia necessario il parere dei medici legali dell’INPS perché vengono comprese situazioni di diversificata gravità. Infatti, con il messaggio n.3604 del 4 ottobre 2019, l’INPS modifica i requisiti di accesso alla maggiorazione dell’ANF in presenza di figli minori disabili: non sarà più sufficiente solo l’accesso all’indennità di frequenza, ma saranno i medici legali dell’INPS a verificare il diritto all’accesso al beneficio: “(…) ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell’indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell’indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie”. Per questo l’Inps deve esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità medio grave/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti.
Diabete e scuola (Per approfondimenti vedi sezione “ diabete e scuola” del sito). Regione Lombardia. La circolare numero 30 DGS del 2005, sempre attuale, attualmente vigente in Lombardia, è stata stilata per gestire l’accoglienza dei bambini all’interno della scuola e per permettere alla scuola stessa di garantire la loro permanenza nella struttura in sicurezza. Guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico Circolare n.30 /SAN del 12/07/2005
VARIE
Patente di guida
- Requisiti per l’idoneità alla guida –Indicazioni operative. Fonte Ministero della Salute, anno 2011
- Patente di guida- Estratto da Standard Italiani per la cura del diabete Mellito 2018
- Certificato Medico specialistico Diabetologico per patente di guida (modulo in bianco)
Patente nautica da diporto
- Valutazione del profilo di rischio per la navigazione da diporto dei soggetti affetti da diabete
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: decreto 29 luglio 2008, n.146 e successivi aggiornamenti (art. 36 Giudizio di idoneità)
- Agenzia delle Entrate: Guida alle agevolazioni fiscali
- AMD: Diabete mellito, normative e tutela del diritto alla cura (2019)
- Agli invalidi civili spetta un congedo retribuito di 30 giorni/anno solare per le cure: questo è quanto contenuto nel decreto-legge n.119 dell’11 agosto 2011, che si riferisce ai lavoratori dipendenti con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
- Aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici. Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Il contribuente deve produrre: il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
- Lo sapevi che in molte Regioni è possibile ottenere l’esenzione permanente del bollo auto? La Lombardia è una di queste. Per saperne di più, rivolgiti alla sede ACI più vicina a te.
- Lo sapevi che nella Regione Lombardia è possibile ottenere l’abbonamento “Io viaggio ovunque in lombardia – Agevolata”?
- Interventi di programmazione in materia di assistenza domiciliare integrata (delibera n- X/7770 Regione Lombardia del 17/01/2018).
- Una raccolta di risposte dell’avv Umberto Pantanella ai molti quesiti che interessano il diabete. Clicca qui e vai su Portale Diabete.
- Piano cronicità 2016
- L.104 e invalidità civile: DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62